(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 22 maggio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'agenzia 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3,del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' istituita l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA), di seguito denominata agenzia. 2. L'agenzia, ente strumentale della Regione, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L'agenzia, riconosciuta secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999, e' sottoposta alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura. 3. L'agenzia e' ente facente parte del comparto unico regionale ed il rapporto di lavoro del personale e' regolato dai contratti collettivi regionali, stipulati ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con esclusione del personale di cui all'art. 7, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.