(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 22 maggio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Istituzione dell'agenzia

1.  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 3,del decreto legislativo 27 maggio
1999,  n.  165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge
15  marzo  1997,  n.  59),  e'  istituita  l'agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste (AREA VdA), di seguito denominata agenzia. 2. L'agenzia, ente
strumentale  della  Regione,  ha  personalita'  giuridica  di diritto
pubblico  ed  e'  dotata  di autonomia organizzativa, amministrativa,
contabile   e   patrimoniale.   L'agenzia,  riconosciuta  secondo  le
modalita'  di  cui  all'art.  3,  comma 2, del decreto legislativo n.
165/1999, e' sottoposta alla vigilanza della Regione, da attuarsi per
il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura.
3. L'agenzia e' ente facente parte del comparto unico regionale ed il
rapporto di lavoro del personale e' regolato dai contratti collettivi
regionali,  stipulati  ai  sensi  degli  articoli 37 e seguenti della
legge  regionale  23 ottobre 1995, n. 45 (riforma dell'organizzazione
dell'amministrazione  regionale della Valle d'Aosta e revisione della
disciplina  del  personale),  con  esclusione  del  personale  di cui
all'art. 7, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dai
contratti collettivi nazionali di categoria.